CIA Lazio: così si mette a rischio la professione di psicologo e la privacy dei pazienti
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Oggetto: Dossier Analitico sulle Criticità della DGR Lazio n. 1247/2025 e proposte di risoluzione
Spettabile Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
con il seguente documento l’organizzazione sindacale Di.Co.Si. ContiamoCi! intende denunciare le gravi criticità rilevate nell’ultima riforma della CIA (Comunicazione di Inizio Attività) e nelle relative FAQ interpretative da voi pubblicate sul sito https://ordinepsicologilazio.it/faq/cia.
Il cuore della contestazione risiede nella distinzione tra “struttura sanitaria” e “studio professionale”. Mentre la prima è un’organizzazione di mezzi e persone, lo studio è il luogo dell’opera intellettuale (Art. 2229 c.c.). La normativa regionale, tentando di applicare una logica autorizzatoria a un esercizio liberale, ignora la natura fiduciaria e intellettuale del rapporto tra professionista e paziente. Il quadro che emerge non è quello di una semplificazione, ma di un “Panopticon burocratico” che viola la privacy dei pazienti, la dignità dei professionisti e la gerarchia delle fonti del diritto.
L’attuale impianto della CIA regionale opera una “mutazione genetica” della nostra figura. Lo psicologo non è un “erogatore di servizi” inserito in una struttura, ma un professionista intellettuale la cui prestazione è fondata sul personalismo e sul rapporto fiduciario. Subordinare tale esercizio a requisiti strutturali da poliambulatorio significa negare che la cura risiede nell’atto del professionista e non nelle mura che lo ospitano. La libertà dell’arte e della scienza (Art. 33 Cost.) e la tutela del lavoro in ogni sua forma (Art. 35 Cost.) vengono violate da una normativa che trasforma lo studio privato in un presidio sanitario pubblico, soggetto a logiche aziendalistiche estranee alla psicologia clinica.
Come abbiamo letto, la previsione di un registro per le prestazioni occasionali/saltuarie non è solo un onere burocratico, ma un attacco al segreto professionale. Obbligare il professionista a inserire in un registro accessibile a terzi (titolari di studio o ispettori) i dati anagrafici, gli estremi del documento di identità, la tipologia di prestazione erogata, l’orario di inizio e fine e la firma, configura una Violazione del Segreto Professionale in quanto la “tipologia di prestazione” (es. psicoterapia individuale) svela dati sensibili sulla salute.
Il meccanismo: se il registro riporta che il professionista X ha svolto una “psicoterapia individuale” dalle 10:00 alle 11:00 nello studio Y, chiunque abbia accesso a quel locale (il titolare dello studio, la segreteria o altri colleghi) può associare quella prestazione alla persona fisica vista entrare o uscire in quell’orario. Il dato sanitario (l’essere in terapia) viene rivelato a terzi che non sono tenuti al segreto professionale nei confronti di quello specifico paziente. Mentre la “tipologia di prestazione” è un dato sanitario a tutti gli effetti. Scrivere “Psicoterapia” o “Sostegno psicologico” in un registro amministrativo condiviso significa etichettare automaticamente l’utente come soggetto portatore di un bisogno di salute mentale. In un contesto di “struttura” o “studio condiviso” questa informazione circola al di fuori del perimetro protetto del rapporto fiduciario tra psicologo e paziente, violando il principio di minimizzazione dei dati previsto dal GDPR (si raccolgono più dati di quelli strettamente necessari per finalità amministrative). Il segreto professionale (Art. 622 Codice Penale e Art. 11 Codice Deontologico) copre tutto ciò di cui il professionista viene a conoscenza in ragione del suo stato, compreso il fatto che una determinata persona sia sua cliente. Inoltre, l’obbligo di firma del professionista con orario di inizio e fine “certifica” la presenza di un utente. Se il registro è gestito dal titolare dello studio (come previsto per le prestazioni saltuarie), il professionista è costretto a “denunciare” indirettamente l’attività clinica svolta su un cittadino a un altro soggetto privato. Pertanto se le ASL, durante le ispezioni, acquisiscono questi registri, entrano in possesso di una mappatura delle abitudini di cura dei cittadini (frequenza, durata delle sedute, tipologia di intervento) al di fuori dei canali protetti del Sistema Tessera Sanitaria. Questo crea un dato implicito di salute che rimane registrato in documenti cartacei o digitali non protetti da sistemi di cifratura sanitaria, esponendo il paziente a potenziali fughe di notizie o usi impropri dei dati. L’obbligo di marcare l’orario trasforma l’opera intellettuale in un’attività “a cottimo” o subordinata. La presenza del professionista deve essere coperta da un’autocertificazione di collaborazione professionale, senza tracciamento delle singole sedute cliniche.
Altro punto critico che rileviamo nel DGR in oggetto è che Regione e le ASL fanno leva sulla CIA per imporre la categoria catastale A/10 (Uffici), ma la realtà urbanistica è diversa e l’Ordine deve difendere le varie Categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/9, in quanto si tratta di diverse gradazioni di abitazione (civile, economico, popolare, villini, castelli, palazzi d’epoca ) e l’attività psicologica non comporta afflusso di pubblico organizzato (es. sale d’attesa affollate), non genera rifiuti speciali e non richiede parcheggi aggiuntivi. Pertanto, ai sensi del DPR 380/2001, il passaggio da uso abitativo a studio professionale per attività sanitaria non invasiva non costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. La posizione del sindacato è netta: se un locale è idoneo per far vivere un essere umano (abitabilità) è intrinsecamente idoneo per ospitare un colloquio psicologico. Impedire la CIA su un A/3 (economico) o un A/4 (popolare) è un atto discriminatorio basato sul censo e non sulla sicurezza sanitaria. Per la Categoria C/1 (Negozi e Botteghe) dove i colleghi operano in locali fronte strada è irragionevole vietare lo studio, in quanto esso garantisce spesso una migliore accessibilità per i disabili rispetto agli appartamenti. Se gli immobili in Categoria C/2 (Magazzini), solitamente privi di abitabilità, sono stati riqualificati allora la soluzione non deve essere il divieto, ma la previsione di un cambio di destinazione d’uso agevolato e senza oneri per fini professionali sanitari. L’imposizione di costi fissi elevati (adeguamenti catastali, contratti A/10, consulenze tecniche per la CIA) rappresenta una barriera all’ingresso discriminatoria che colpisce esclusivamente i giovani colleghi e chi opera in contesti economicamente svantaggiati, favorendo di fatto una concentrazione della professione solo verso chi dispone di grandi capitali iniziali. L’Ordine deve pretendere il riconoscimento della piena compatibilità urbanistica di tutte le categorie del gruppo A e C/1 per lo svolgimento di attività intellettuali sanitarie non mediche.
Altresì inaccettabile che, di fronte a nuove modalità di esercizio della professione (Online, Domiciliare, Coworking, ecc..), la risposta sia il rinvio alla competenza territoriale della ASL. Questo non è diritto, è arbitrio. Significa che uno psicologo di Roma 1 può lavorare online, mentre uno di Latina può essere sanzionato, a seconda dell’umore dell’ispettore di turno e dell’interpretazione data. Esigiamo una norma regionale univoca. Chi lavora esclusivamente Online, a Domicilio ecc… deve essere esentato dalla CIA fisica, utilizzando il proprio domicilio fiscale come riferimento amministrativo privo di requisiti strutturali. Inoltre, si fa presente che in base Art. 117 della Costituzione la Regione sta legiferando su una professione la cui disciplina è riservata allo Stato. La CIA regionale sta diventando una “Licenza di esercizio” che la Regione non ha il potere di concedere o negare. Prevedere oltretutto la sospensione dell’attività per la mancata esposizione di un PDF (Art. 10 bis LR 4/2003) impedisce la prosecuzione dei percorsi terapeutici in atto, creando un danno diretto all’utenza. Questa è una violazione del principio di proporzionalità e si propone che le violazioni amministrative non ostacolino l’esercizio professionale. Qualora si debba procedere a sanzione, questa deve rimanere esclusivamente di natura pecuniaria, proporzionata all’entità dell’infrazione e al reddito professionale, escludendo categoricamente il sigillo dello studio o la cancellazione della CIA.
Come Sindacato chiediamo
Una Circolare Esplicativa Regionale che recepisca i punti sopra elencati (compatibilità catastale totale, abolizione del registro dettagliato, tutela dell’online).
Abolizione del “Registro di Sorveglianza” e dei dati sensibili in esso contenuti. L’applicazione di sanzioni deve essere sospesa per un periodo di almeno 24 mesi dalla pubblicazione di linee guida definitive e univoche. Tale lasso di tempo è necessario per consentire ai professionisti di assorbire i costi di eventuali adeguamenti e di gestire le tempistiche burocratiche degli enti terzi (Catasto, Comuni, ASL).
Riconoscimento abitativo (A/2-A/9) come sede naturale e legittima dello studio professionale, senza obbligo di passaggio ad A/10 proprio in virtù della giurisprudenza consolidata (es. Cassazione Civile, Sez. II, n. 21524/2020, lo studio professionale dello psicologo è equiparato a civile abitazione quanto a impatto urbanistico). Si richiede che la Regione Lazio recepisca il principio per cui le categorie A/2, A/3 e A/4 siano considerate ‘nativamente idonee’ all’esercizio dell’attività psicologica, eliminando l’obbligo di variazione catastale, che rappresenta un onere economico sproporzionato e privo di finalità di tutela della salute.
Cessazione immediata della delega alle ASL.
L’impegno dell’Ordine a impugnare ogni sanzione comminata ai colleghi basata su queste interpretazioni restrittive.
Un tavolo di crisi permanente per monitorare le ispezioni ASL ed evitare che la CIA diventi uno strumento di “cassa” per le amministrazioni a danno dei professionisti.
Si chiede il formale riconoscimento della legittimità degli studi multiprofessionali non associati. La condivisione degli spazi tra diverse figure sanitarie (ai sensi della Legge 3/2018 ‘Lorenzin’) deve essere garantita attraverso la semplice comunicazione delle turnazioni, senza l’imposizione di barriere strutturali (mura divisorie o ingressi separati) che non hanno alcuna giustificazione clinica o igienico-sanitaria per le professioni non invasive.
Si richiede che l’attività svolta presso il domicilio del paziente, nelle scuole o in contesti di comunità (es. centri di ascolto parrocchiali o associativi e sportivi) sia esonerata dagli obblighi CIA strutturali. Per tali attività, la tutela dell’utente è garantita dall’iscrizione del professionista all’Albo e non dalle caratteristiche dell’immobile, che non è sotto la disponibilità giuridica dello psicologo.
L’organizzazione sindacale Di.Co.Si. ContiamoCi! ribadisce che la professione di psicologo è un’attività intellettuale protetta e non un’impresa commerciale. Confermando la piena disponibilità a collaborare per garantire standard di sicurezza e qualità, riteniamo fondamentale che l’azione amministrativa si muova nel solco del principio di proporzionalità. È in questo spirito di cooperazione istituzionale che chiediamo di riconsiderare quei vincoli di natura edilizia o amministrativa che, eccedendo la reale necessità clinica, rischiano di tradursi in un involontario ostacolo all’esercizio professionale e, di conseguenza, al diritto alla salute dei cittadini.
In attesa di un gentile riscontro,
Dr.ssa Barbara Lucidi
Responsabile Psicologi Sindacato Di.Co.Si. ContiamoCi!

